Con il provvedimento Prot. n. 302831/2020 dell’11/09/2020, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale definitiva del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.
In cosa consiste? Quali le novità?
Ciascun contribuente potrà usufruire di un credito d’imposta per spese riferite alla sanificazione, così come stabilito dal D.L. Rilancio.La novità è che, a differenza di quanto stabilito in precedenza, il credito usufruibile sarà calcolato nel 2020 non con un’aliquota del 60% bensì con un’aliquota del 15,6423%.
Pertanto il beneficio di cui godrà il contribuente interessato sarà notevolmente ridotto rispetto a quanto immaginato inizialmente.
Il credito d’imposta:
- non potrà superare i 60.000€ per azienda.
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24
E’ possibile cedere questo tipo di credito?
SI, il credito d’imposta maturato può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Quali le Spese Ammissibili?
Le spese ammissibili al credito d’imposta (D.L. 34 del 19/05/2020 Art.125 comma 2) saranno le seguenti:
1. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Quando devono essere state sostenute le spese?
I richiedenti devono aver presentato l’apposita richiesta entro il 7 settembre 2020. Sono ammesse spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.